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AMIU Puglia - U.O. Bari
Gara #3412
SERVIZIO DI RACCOLTA SELETTIVA E TRASPORTO DI IMBALLAGGI IN CARTONE (CER 15 01 01) E DI RACCOLTA CONGIUNTA E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE (CER 20 01 01) NEL COMUNE DI BARIInformazioni appalto
17/07/2025
Aperta
Servizi
€ 11.537.095,12
Chimenti Valentina
Categorie merceologiche
905111
-
Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
90512
-
Servizi di trasporto di rifiuti
Lotti
1
B7AAF4E25A
Qualità prezzo
SERVIZIO DI RACCOLTA SELETTIVA E TRASPORTO DI IMBALLAGGI IN CARTONE (CER 15 01 01) E DI RACCOLTA CONGIUNTA E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE (CER 20 01 01) NEL COMUNE DI BARI
SERVIZIO DI RACCOLTA SELETTIVA E TRASPORTO DI IMBALLAGGI IN CARTONE (CER 15 01 01) E DI RACCOLTA CONGIUNTA E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE (CER 20 01 01) NEL COMUNE DI BARI
€ 1.469.635,31
€ 4.287.012,25
€ 11.900,00
Scadenze
13/08/2025 14:00
15/09/2025 14:00
16/09/2025 15:00
Avvisi
Allegati
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236.21 kB |
Chiarimenti
29/07/2025 10:23
Quesito #1
Da una prima lettura dei documenti di gara, si segnala che per ora sono state rilevati i seguenti errori materiali negli atti di gara, che si chiede di rettificare e contestualmente si porgono i quesiti come di seguito:
1. Riferimento
CSA – l’art. 10 comma 5 recita:
Sono a carico del Gestore, tutti gli oneri relativi alla raccolta e trasporto delle frazioni dei rifiuti solidi urbani oggetto del presente Appalto che dovranno essere conferiti presso le piattaforme di destinazione individuate dall’I.A., nel rispetto della pianificazione territoriale o regionale di riferimento.
Rettifica:
L’art. 40.5 comma 1 del CSA recita:
I materiali oggetto del servizio oggetto del presente appalto, che restano di esclusiva proprietà della S.A., dovranno essere conferiti a cura e spese dell’I.A. presso un impianto di trattamento rifiuti debitamente autorizzato, convenzionato con AMIU e COMIECO, e indicato dalla S.A.
Si suppone che l’art.10 comma 5 del CSA contenga un refuso.
2. Riferimento
CSA – l’art. 22 comma 2 recita:
Sono subappaltabili esclusivamente i seguenti servizi di cui all’art. 4.3 del CSA
Rettifica:
L’art. 4.3 del CSA recita:
Ulteriori servizi opzionali a misura sono elencati e quotati nell’Elenco Prezzi (ELAB. G). I valori indicati nell’ Elenco Prezzi (ELAB. G) saranno sottoposti allo stesso ribasso d’asta offerto in gara.
Si suppone che il riferimento corretto dell’art. 22 c. 2 sia all’art. 4.2 del CSA.
3. Riferimento
CSA – l’art. 22 comma 2 – A SERVIZI DI RACCOLTA E SERVIZI CONNESSI
a3 Servizio di raccolta dei rifiuti costituiti da cartone presso le aree mercatali;
a7 Servizio di manutenzione dei cassonetti, contenitori, delle attrezzature e dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio in appalto
Rettifica:
L’art. 4.2 del CSA lettera a6 e a7 riportano:
a6 Servizio di manutenzione dei cassonetti, contenitori, delle attrezzature e dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio in appalto;
a7 Il trasporto delle frazioni di rifiuto raccolte e/o rinvenute sul territorio del Comune di Bari, entro un raggio di percorrenza dal confine della S.A. di km 50.
Si suppone che il riferimento corretto dell’art. 22 c.2 sia all’attività a6 dell’art. 4.2 del CSA.
4. Riferimento
CSA – l’art. 25 comma 17 recita:
L’I.A. dovrà includere nell’offerta tecnica una descrizione dettagliata che permetta alla S.A. di valutare ogni elemento della struttura e funzionalità del Sistema Informativo Duale. Questa descrizione dovrà comprendere anche gli strumenti e le apparecchiature necessari per il funzionamento del sistema. La descrizione dovrà comprendere anche le procedure da attuare nel caso di anomalie e/o malfunzionamento del Sistema, le tempistiche di ripristino, le modalità di gestione e conservazione dei dati acquisiti nel periodo di malfunzionamento.
Rettifica:
Si chiede di specificare in quale sezione dell’Offerta tecnica inserire l’elaborato richiesto all’art. 25 comma 17 del CSA, non costituendo tale descrizione motivo di attribuzione di punteggio tecnico e di specificare se tale relazione rientri nel computo complessivo delle pagine.
5. Riferimento
CSA - art. 40.1 commi 6 e 7
Posto che le prestazioni richieste ai menzionati commi si ritengono al di fuori della routine ordinaria delle operazioni di raccolta, si chiede alla S.A. di chiarire:
1. (rif. comma 6) come operare se uno o più cassonetti e/o una o più UND non sono raggiungibili con i mezzi per lavori stradali non preannunciati e dei quali non si conosca il termine
2. (rif. comma 7) sino a che punto le squadre in servizio devono rincorrere e raccogliere cartoni, evidentemente non legati in pacchi dall'utente, sollevati da un fortunale.
6. Riferimento
Disciplinare di gara – l’art. 3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE recita:
La S.A., ai sensi dell’art. 8 dell’ELAB. D - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO e con riferimento all’art. 120, comma 10, del Codice, si riserva di esercitare l’opzione della Proroga dei servizi per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi, pari a un importo di € 5.756.647,56 (cinquemilionisettecentocinquantaseimilaseicentoquarantasette/56) iva esclusa, esclusi i 12 costi di trattamento/smaltimento e relativi tributi, e oltre € 11.900,00 (undicimilanovecento/ 00) iva esclusa per oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso.
Rettifica:
L’art. 40.5 comma 10 recita:
In caso di respingimento, totale o parziale, del materiale conferito per presenza eccessiva di frazioni estranee o non conformi, l’I.A. dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ritiro e al corretto smaltimento del carico respinto, dandone tempestiva comunicazione alla S.A. tramite il Sistema Informativo Duale.
Si ritiene che dovrebbe meglio esplicitato quanto riportato nel Disciplinare di gara all’art. 3.3
7. Riferimento:
Disciplinare di gara – l’art. 6.1 lettera d) punto 1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 100, COMMA 1, LETTETA A) DEL CODICE recita:
d) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per le seguenti categorie e classi di cui al D.M. 120/2014:
1. categoria 1, classe B o superiore e per le altre attività incluse nella categoria 1, classe B o superiore: raccolta e trasporto di rifiuti urbani, comprensiva delle sottocategorie B.
Chiarimento:
Si chiede alla S.A. di specificare meglio a quale sottocategoria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali si voleva far riferimento all'art.6.1 lettera d) punto 1. del Disciplinare di gara, in riferimento alle categorie e classi del DM 120/2014 e smi e alla Delibera n.5 del 03/11/2016 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
8. Disciplinare di gara – art. 18.3 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
L’attribuzione del punteggio per l’offerta economica è determinata in maniera algebrica secondo la seguente formula:
Offerta economica omnicomprensiva
Il punteggio relativo al prezzo verrà attribuito sulla base sella formula di seguito riportata:
Pi = 80 x radice quadrata del rapporto tra Ri/Rmax
Dove
Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo calcolato con la seguente formula:
Dove
Ri è il ribasso offerto dal concorrente i-esimo calcolato con la formula di cui al modello di offerta economica
Rmax è il massimo ribasso offerto
Rettifica:
Si ritiene che per mero errore materiale la S.A. abbia riportato 80 come moltiplicatore piuttosto che 20, cioè il punteggio massimo attribuito all’offerta economica.
9. Chiarimento
Si chiede alla S.A. quale debba essere il protocollo specifico da seguire nel caso in cui i rifiuti raccolti durante l’espletamento dei servizi presentino, in parte o per intero, contaminazione da radionuclidi, per errati conferimenti da parte delle utenze.
Oltre alla gestione tecnica di carichi contaminati, si chiede di specificare se alla I.A. verranno riconosciuti gli eventuali costi di fermo macchina, di smaltimento, etc
Si espongono, altresì, le seguenti osservazioni:
1) CSA art. 40.5 commi 1-2-3
“2. L’impianto di destinazione sarà localizzato a una distanza massima di 50 km dai confini del Comune di Bari. La relativa ubicazione sarà comunicata dalla S.A. in sede di redazione del verbale di avvio dell’esecuzione del servizio senza che l’I.A. possa avanzare pretese economiche aggiuntive rispetto a quanto previsto contrattualmente.”
Atteso che, come ripetutamente affermato, il costo del trasporto (trasferimento extraurbano sino alla massima distanza) è ricompreso nel canone a base d’asta, come da onere indicato nel Quadro Tecnico Economico di gara, si osserva che:
- La mancata conoscenza preliminare dell’ubicazione dell’impianto di destinazione finale impedisce (nella redazione del Progetto tecnico ed Offerta economica) la corretta determinazione delle risorse da impiegare nei servizi, non essendo possibile la quantificazione dei tempi e degli oneri connessi alla logistica del trasporto extraurbano.
Pertanto, ragioni di prudenza costringono l’impresa concorrente a porsi nelle condizioni di massima distanza e conseguente costo di trasporto.
- Dalla conoscenza postuma, a gara aggiudicata, dell’impianto di finale smaltimento a distanza inferiore a 50 Km, può conseguire sia un indebito arricchimento dell’I.A. che un danno economico per la S.A. che, di fatto, si troverebbe a retribuire il costo del maggiore onere di trasporto, previsto interamente nel Q.E. ma non sostenuto dall’I.A.
Ne discende, a ns/avviso, la necessità che la S.A. individui anzitempo, con distinta procedura, l’impianto di destinazione finale, rendendo nota la sua ubicazione negli atti di gara, specificando le modalità di compenso di eventuali, maggiori oneri per i casi di diversa destinazione che dovessero verificarsi in corso d’appalto.
2) CSA art. 40.3 comma 13
“Durante l’esecuzione del servizio, ciascuna squadra operativa dell’I.A. è tenuta a:
- In presenza di contenitori contaminati a rimuovere, ove possibile il materiale non conforme prima dello svuotamento….
All’allontanamento, ove possibile, dei rifiuti ingombranti e/o pericolosi…”
Si osserva, a prescindere dalle genericità delle affermazioni, che:
- in ogni caso, la cernita di rifiuti estranei al EER 150101 è vietata, sia dalle leggi vigenti (compreso il Regolamento di Igiene Urbana del Comune di Bari) che per motivi di sicurezza e salute del personale addetto;
- meno che mai gli addetti possono rimuovere, collocare altrove, ecc.. rifiuti ingombranti e/o pericolosi non avendo né dotazioni individuali idonee e, tanto meno, mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti diversi.
1. Riferimento
CSA – l’art. 10 comma 5 recita:
Sono a carico del Gestore, tutti gli oneri relativi alla raccolta e trasporto delle frazioni dei rifiuti solidi urbani oggetto del presente Appalto che dovranno essere conferiti presso le piattaforme di destinazione individuate dall’I.A., nel rispetto della pianificazione territoriale o regionale di riferimento.
Rettifica:
L’art. 40.5 comma 1 del CSA recita:
I materiali oggetto del servizio oggetto del presente appalto, che restano di esclusiva proprietà della S.A., dovranno essere conferiti a cura e spese dell’I.A. presso un impianto di trattamento rifiuti debitamente autorizzato, convenzionato con AMIU e COMIECO, e indicato dalla S.A.
Si suppone che l’art.10 comma 5 del CSA contenga un refuso.
2. Riferimento
CSA – l’art. 22 comma 2 recita:
Sono subappaltabili esclusivamente i seguenti servizi di cui all’art. 4.3 del CSA
Rettifica:
L’art. 4.3 del CSA recita:
Ulteriori servizi opzionali a misura sono elencati e quotati nell’Elenco Prezzi (ELAB. G). I valori indicati nell’ Elenco Prezzi (ELAB. G) saranno sottoposti allo stesso ribasso d’asta offerto in gara.
Si suppone che il riferimento corretto dell’art. 22 c. 2 sia all’art. 4.2 del CSA.
3. Riferimento
CSA – l’art. 22 comma 2 – A SERVIZI DI RACCOLTA E SERVIZI CONNESSI
a3 Servizio di raccolta dei rifiuti costituiti da cartone presso le aree mercatali;
a7 Servizio di manutenzione dei cassonetti, contenitori, delle attrezzature e dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio in appalto
Rettifica:
L’art. 4.2 del CSA lettera a6 e a7 riportano:
a6 Servizio di manutenzione dei cassonetti, contenitori, delle attrezzature e dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio in appalto;
a7 Il trasporto delle frazioni di rifiuto raccolte e/o rinvenute sul territorio del Comune di Bari, entro un raggio di percorrenza dal confine della S.A. di km 50.
Si suppone che il riferimento corretto dell’art. 22 c.2 sia all’attività a6 dell’art. 4.2 del CSA.
4. Riferimento
CSA – l’art. 25 comma 17 recita:
L’I.A. dovrà includere nell’offerta tecnica una descrizione dettagliata che permetta alla S.A. di valutare ogni elemento della struttura e funzionalità del Sistema Informativo Duale. Questa descrizione dovrà comprendere anche gli strumenti e le apparecchiature necessari per il funzionamento del sistema. La descrizione dovrà comprendere anche le procedure da attuare nel caso di anomalie e/o malfunzionamento del Sistema, le tempistiche di ripristino, le modalità di gestione e conservazione dei dati acquisiti nel periodo di malfunzionamento.
Rettifica:
Si chiede di specificare in quale sezione dell’Offerta tecnica inserire l’elaborato richiesto all’art. 25 comma 17 del CSA, non costituendo tale descrizione motivo di attribuzione di punteggio tecnico e di specificare se tale relazione rientri nel computo complessivo delle pagine.
5. Riferimento
CSA - art. 40.1 commi 6 e 7
Posto che le prestazioni richieste ai menzionati commi si ritengono al di fuori della routine ordinaria delle operazioni di raccolta, si chiede alla S.A. di chiarire:
1. (rif. comma 6) come operare se uno o più cassonetti e/o una o più UND non sono raggiungibili con i mezzi per lavori stradali non preannunciati e dei quali non si conosca il termine
2. (rif. comma 7) sino a che punto le squadre in servizio devono rincorrere e raccogliere cartoni, evidentemente non legati in pacchi dall'utente, sollevati da un fortunale.
6. Riferimento
Disciplinare di gara – l’art. 3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE recita:
La S.A., ai sensi dell’art. 8 dell’ELAB. D - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO e con riferimento all’art. 120, comma 10, del Codice, si riserva di esercitare l’opzione della Proroga dei servizi per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi, pari a un importo di € 5.756.647,56 (cinquemilionisettecentocinquantaseimilaseicentoquarantasette/56) iva esclusa, esclusi i 12 costi di trattamento/smaltimento e relativi tributi, e oltre € 11.900,00 (undicimilanovecento/ 00) iva esclusa per oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso.
Rettifica:
L’art. 40.5 comma 10 recita:
In caso di respingimento, totale o parziale, del materiale conferito per presenza eccessiva di frazioni estranee o non conformi, l’I.A. dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ritiro e al corretto smaltimento del carico respinto, dandone tempestiva comunicazione alla S.A. tramite il Sistema Informativo Duale.
Si ritiene che dovrebbe meglio esplicitato quanto riportato nel Disciplinare di gara all’art. 3.3
7. Riferimento:
Disciplinare di gara – l’art. 6.1 lettera d) punto 1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 100, COMMA 1, LETTETA A) DEL CODICE recita:
d) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per le seguenti categorie e classi di cui al D.M. 120/2014:
1. categoria 1, classe B o superiore e per le altre attività incluse nella categoria 1, classe B o superiore: raccolta e trasporto di rifiuti urbani, comprensiva delle sottocategorie B.
Chiarimento:
Si chiede alla S.A. di specificare meglio a quale sottocategoria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali si voleva far riferimento all'art.6.1 lettera d) punto 1. del Disciplinare di gara, in riferimento alle categorie e classi del DM 120/2014 e smi e alla Delibera n.5 del 03/11/2016 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
8. Disciplinare di gara – art. 18.3 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
L’attribuzione del punteggio per l’offerta economica è determinata in maniera algebrica secondo la seguente formula:
Offerta economica omnicomprensiva
Il punteggio relativo al prezzo verrà attribuito sulla base sella formula di seguito riportata:
Pi = 80 x radice quadrata del rapporto tra Ri/Rmax
Dove
Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo calcolato con la seguente formula:
Dove
Ri è il ribasso offerto dal concorrente i-esimo calcolato con la formula di cui al modello di offerta economica
Rmax è il massimo ribasso offerto
Rettifica:
Si ritiene che per mero errore materiale la S.A. abbia riportato 80 come moltiplicatore piuttosto che 20, cioè il punteggio massimo attribuito all’offerta economica.
9. Chiarimento
Si chiede alla S.A. quale debba essere il protocollo specifico da seguire nel caso in cui i rifiuti raccolti durante l’espletamento dei servizi presentino, in parte o per intero, contaminazione da radionuclidi, per errati conferimenti da parte delle utenze.
Oltre alla gestione tecnica di carichi contaminati, si chiede di specificare se alla I.A. verranno riconosciuti gli eventuali costi di fermo macchina, di smaltimento, etc
Si espongono, altresì, le seguenti osservazioni:
1) CSA art. 40.5 commi 1-2-3
“2. L’impianto di destinazione sarà localizzato a una distanza massima di 50 km dai confini del Comune di Bari. La relativa ubicazione sarà comunicata dalla S.A. in sede di redazione del verbale di avvio dell’esecuzione del servizio senza che l’I.A. possa avanzare pretese economiche aggiuntive rispetto a quanto previsto contrattualmente.”
Atteso che, come ripetutamente affermato, il costo del trasporto (trasferimento extraurbano sino alla massima distanza) è ricompreso nel canone a base d’asta, come da onere indicato nel Quadro Tecnico Economico di gara, si osserva che:
- La mancata conoscenza preliminare dell’ubicazione dell’impianto di destinazione finale impedisce (nella redazione del Progetto tecnico ed Offerta economica) la corretta determinazione delle risorse da impiegare nei servizi, non essendo possibile la quantificazione dei tempi e degli oneri connessi alla logistica del trasporto extraurbano.
Pertanto, ragioni di prudenza costringono l’impresa concorrente a porsi nelle condizioni di massima distanza e conseguente costo di trasporto.
- Dalla conoscenza postuma, a gara aggiudicata, dell’impianto di finale smaltimento a distanza inferiore a 50 Km, può conseguire sia un indebito arricchimento dell’I.A. che un danno economico per la S.A. che, di fatto, si troverebbe a retribuire il costo del maggiore onere di trasporto, previsto interamente nel Q.E. ma non sostenuto dall’I.A.
Ne discende, a ns/avviso, la necessità che la S.A. individui anzitempo, con distinta procedura, l’impianto di destinazione finale, rendendo nota la sua ubicazione negli atti di gara, specificando le modalità di compenso di eventuali, maggiori oneri per i casi di diversa destinazione che dovessero verificarsi in corso d’appalto.
2) CSA art. 40.3 comma 13
“Durante l’esecuzione del servizio, ciascuna squadra operativa dell’I.A. è tenuta a:
- In presenza di contenitori contaminati a rimuovere, ove possibile il materiale non conforme prima dello svuotamento….
All’allontanamento, ove possibile, dei rifiuti ingombranti e/o pericolosi…”
Si osserva, a prescindere dalle genericità delle affermazioni, che:
- in ogni caso, la cernita di rifiuti estranei al EER 150101 è vietata, sia dalle leggi vigenti (compreso il Regolamento di Igiene Urbana del Comune di Bari) che per motivi di sicurezza e salute del personale addetto;
- meno che mai gli addetti possono rimuovere, collocare altrove, ecc.. rifiuti ingombranti e/o pericolosi non avendo né dotazioni individuali idonee e, tanto meno, mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti diversi.
20/08/2025 11:31
Risposta
Si comunica che, nella sezione "Avvisi Pubblici", sono state pubblicate le risposte ai quesiti posti.
Si chiede di prenderne visione.
Si chiede di prenderne visione.
04/08/2025 16:34
Quesito #2
In riferimento alla procedura aperta si pongono le seguenti richieste di chiarimenti:
Si chiede alla S.A. di fornire maggiori informazioni in merito all'art. 26 commi da 5 a 9 del CSA.
Relativamente al succitato articolo si segnalano le seguenti perplessità, per le quali si chiedono maggiori dettagli e/o chiarimenti:
Necessità di Personale Qualificato: L'I.A. sembra essere caricata di responsabilità e compiti (rilevamenti/censimenti continui) che esulano dalle sue competenze tipiche come azienda di raccolta e trasporto rifiuti e richiederebbero personale specificamente formato in materia di gestione e protezione dei dati.Ruolo dell'I.A. e del Titolare del Trattamento: Sebbene la S.A. mantenga la titolarità esclusiva della banca dati, l'I.A. assume un ruolo di responsabile del trattamento per quanto riguarda le attività di gestione, aggiornamento e trasmissione dei dati. Questo richiede un accordo di trattamento dati (DPA) dettagliato e che l'I.A. abbia le capacità e le risorse per adempiere a tali obblighi nel rispetto del GDPR. Le responsabilità attribuite all'I.A., comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di correzione degli errori, sembrano configurare un onere eccessivamente gravoso e non giustificato in materia di smaltimento dei rifiuti.Rischio di Contenzioso: Il fatto che l'aggiornamento della banca dati possa porsi in contrasto con la normativa in materia di privacy, trasformando gli addetti alla raccolta in rilevatori e organizzatori di dati, può certamente essere foriero di contenzioso con gli utenti, attribuendo alla I.A. un rischio che normalmente dovrebbe essere escluso in dinamiche di appalto come quelle oggetto di indagine.Privacy by Design e by Default: Il capitolato dovrebbe garantire che la raccolta e il trattamento dei dati avvengano secondo i principi di "privacy by design" e "privacy by default", minimizzando la raccolta di dati non strettamente necessari per le finalità del servizio. La richiesta di dati come la posizione GPS delle utenze non domestiche, se non adeguatamente giustificata da una finalità specifica e legittima, e se non trattata con misure di sicurezza e minimizzazione adeguate, potrebbe essere considerata eccessiva.Finalità e Necessità: È fondamentale che ogni dato richiesto sia strettamente necessario per la finalità dichiarata (gestione del servizio TARI) e che non vi siano alternative meno invasive per la privacy. La raccolta di informazioni dettagliate come i dati catastali o la posizione GPS richiede una chiara giustificazione della sua necessità per l'esecuzione del servizio, circostanza che - almeno in apparenza - non sembra essere rintracciabile nella dinamica contrattuale analizzata.
Si chiede alla S.A. di fornire più dettagli tecnici relativi ai tag che verranno posti sui contenitori al fine di poter prevedere ex-ante la strumentazione più idonea atta alla loro lettura, come richiesto all'art. 46 comma 21 del CSA.
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.
Si chiede alla S.A. di fornire maggiori informazioni in merito all'art. 26 commi da 5 a 9 del CSA.
Relativamente al succitato articolo si segnalano le seguenti perplessità, per le quali si chiedono maggiori dettagli e/o chiarimenti:
Necessità di Personale Qualificato: L'I.A. sembra essere caricata di responsabilità e compiti (rilevamenti/censimenti continui) che esulano dalle sue competenze tipiche come azienda di raccolta e trasporto rifiuti e richiederebbero personale specificamente formato in materia di gestione e protezione dei dati.Ruolo dell'I.A. e del Titolare del Trattamento: Sebbene la S.A. mantenga la titolarità esclusiva della banca dati, l'I.A. assume un ruolo di responsabile del trattamento per quanto riguarda le attività di gestione, aggiornamento e trasmissione dei dati. Questo richiede un accordo di trattamento dati (DPA) dettagliato e che l'I.A. abbia le capacità e le risorse per adempiere a tali obblighi nel rispetto del GDPR. Le responsabilità attribuite all'I.A., comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di correzione degli errori, sembrano configurare un onere eccessivamente gravoso e non giustificato in materia di smaltimento dei rifiuti.Rischio di Contenzioso: Il fatto che l'aggiornamento della banca dati possa porsi in contrasto con la normativa in materia di privacy, trasformando gli addetti alla raccolta in rilevatori e organizzatori di dati, può certamente essere foriero di contenzioso con gli utenti, attribuendo alla I.A. un rischio che normalmente dovrebbe essere escluso in dinamiche di appalto come quelle oggetto di indagine.Privacy by Design e by Default: Il capitolato dovrebbe garantire che la raccolta e il trattamento dei dati avvengano secondo i principi di "privacy by design" e "privacy by default", minimizzando la raccolta di dati non strettamente necessari per le finalità del servizio. La richiesta di dati come la posizione GPS delle utenze non domestiche, se non adeguatamente giustificata da una finalità specifica e legittima, e se non trattata con misure di sicurezza e minimizzazione adeguate, potrebbe essere considerata eccessiva.Finalità e Necessità: È fondamentale che ogni dato richiesto sia strettamente necessario per la finalità dichiarata (gestione del servizio TARI) e che non vi siano alternative meno invasive per la privacy. La raccolta di informazioni dettagliate come i dati catastali o la posizione GPS richiede una chiara giustificazione della sua necessità per l'esecuzione del servizio, circostanza che - almeno in apparenza - non sembra essere rintracciabile nella dinamica contrattuale analizzata.
Si chiede alla S.A. di fornire più dettagli tecnici relativi ai tag che verranno posti sui contenitori al fine di poter prevedere ex-ante la strumentazione più idonea atta alla loro lettura, come richiesto all'art. 46 comma 21 del CSA.
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.
20/08/2025 12:00
Risposta
Si comunica che, nella sezione "Avvisi Pubblici", sono state pubblicate le risposte ai quesiti posti.
Si chiede di prenderne visione.
Si chiede di prenderne visione.
05/08/2025 14:30
Quesito #3
Buonasera,
in rifeirmento alla procedura in oggetto, si allega richiesta a n. 04 quesiti.
Rimanendo in attesa
Cordiali saluti
in rifeirmento alla procedura in oggetto, si allega richiesta a n. 04 quesiti.
Rimanendo in attesa
Cordiali saluti
20/08/2025 12:00
Risposta
Si comunica che, nella sezione "Avvisi Pubblici", sono state pubblicate le risposte ai quesiti posti.
Si chiede di prenderne visione.
Si chiede di prenderne visione.
06/08/2025 16:26
Quesito #4
Buonasera,
in rifeirmento alla procedura in oggetto, si allega ulteriore richiesta di chiarimento.
Rimanendo in attesa
Cordiali saluti
in rifeirmento alla procedura in oggetto, si allega ulteriore richiesta di chiarimento.
Rimanendo in attesa
Cordiali saluti
20/08/2025 12:01
Risposta
Risposte ai chiarimenti alla data del 13/8/225